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Viene
di seguito riportato il testo integrale del REGOLAMENTO DEL NUOVO
ESAME DI STATO D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.
Si è inteso porre in evidenza (in grassetto) le parti di
maggior interesse per i candidati esterni (privatisti).
Il Presidente della Repubblica
VISTO l'art. 87, quinto comma, della
Costituzione;
VISTA la legge 10 dicembre 1997,
n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore ed in particolarer l'articolo 1;
VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
CONSIDERATI gli ordini del giorno presentati alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo,
rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno
1997 e del 2 dicembre 1997;
SENTITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute
del 23 e del 25 giugno 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1
(Finalità dell'esame di Stato)
- (L. 425, art.1, comma 1) Gli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come
fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato
in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun
indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di
studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali
e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
- (Regolamento) Gli esami di Stato conclusivi dei corso
di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in
unica sessione annuale.
- (Regolamento) L'analisi e la verifica della preparazione
di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali
e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche
di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e
critiche acquisite.
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Art. 2
(Candidati interni)
- (L. 425, art.2, comma 1 e Regolamento) All'esame di Stato
sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle
abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;
c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel
quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano
funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente
non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati
ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.
- (L. 425, art.2, comma 5 e Regolamento) Possono sostenere,
nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato
gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima
classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna
materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri
dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche
dell'educazione fisica.
- (Regolamento) Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione
di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato,
è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello
stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto
o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano
conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale
con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto
dall'art. 11, comma 3, secondo periodo.
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Regolamento
Art. 3
(Candidati esterni)
- (Regolamento) Oltre ai candidati di cui all'articolo
2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste
dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare
in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da
almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti
professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di
anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto,
indipendentemente dall'età;
d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in
corso;
e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata
almeno quadriennale;
f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
- (Regolamento) I candidati agli esami negli istituti professionali
devono documentare di avere esperienze di formazione professionale
o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono
l'esame.
- (Regolamento) I candidati di cui alla lettera d) del comma
1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.
- (Regolamento) Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati
che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi
altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.
- L. 425, art. 2 comma 3 e Regolamento) L'ammissione dei candidati
esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima
classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente
all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata
al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso
prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo
quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle
materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai
fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente
documentati.
- (Regolamento) I candidati di cui al comma 1, lett. e) e quelli
in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro
corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie
e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso
già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere,
si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti
e debitamente documentati.
- (L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento) L'esame preliminare
è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine
delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto
statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato
assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato
dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo.
Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione
di apposite commissioni d'esame, ai sensi dell'articolo 9, comma
3, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della
classe terminale individuata dal capo dell'istituto sede dell'esame
conclusivo, al momento dell'acquisizione della domanda di ammissione
all'esame medesimo. Il candidato è ammesso all'esame di Stato
se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline per le quali sostiene le prove.
- (Regolamento) I candidati provenienti da Paesi dell'Unione
europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi
a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma
1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui
ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico,
di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto
con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
- (L. 425, art.2, comma 3, e Regolamento) L'esito positivo
degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima
classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore
cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari,
in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio
del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti
l'ultima.
- (Regolamento) E' fatta salva l'ammissione di candidati
in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici
accordi.
- (Regolamento) I candidati presentano domanda di ammissione
all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno
scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali
domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai
Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente
ai candidati che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso
dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è
differito al 20 marzo.
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Art. 4
(Contenuto ed esito dell'esame)
- (L. 425, art.3, commi 1 e 4, e Regolamento) L'esame di Stato
comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai
commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze,
competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame
è la lingua ufficiale di insegnamento.
- (L. 425, art.3, comma 1, e Regolamento) La prima prova scritta
è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della
lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creatività; essa consiste
nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte
di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate
annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto
di cui all'articolo 5, comma 1.
- (L. 425, art.3, comma 1, e Regolamento) La seconda prova
scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato
ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di
studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative
alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.
- (L. 425, art.3, comma 1, e Regolamento) La terza prova, a
carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto
previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare
ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo
anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica
o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti,
nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione
di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo
di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono
essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è
strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza
delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo
anno.
- (L. 425, art.3, comma 3, e Regolamento) Il colloquio tende
ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare
le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e
di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.
Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti
ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
- (L. 425, art.3, comma 6, art.5, comma 1, e Regolamento) A
conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato
un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della
somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico
acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone
di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte
e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque
punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in
parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte
e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito
un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun
candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti
punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione
d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento del colloquio.
- (L. 425, art.3, comma 6) Fermo restando il punteggio massimo
di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
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Art. 5
(Modalità di invio, formazione e svolgimento
delle prove d'esame)
- (L. 425, art.3, comma 2, e Regolamento) I testi relativi
alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro
della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi
o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi
per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi
in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari
a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova
scritta è individuata con decreto del Ministro della publica istruzione,
entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
- (L. 425, art.3, comma 2, e Regolamento) Le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta sono stabilite con
decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo
alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame.
La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa
e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine,
i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione
di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi,
i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonchè i
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto
ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse
può estrarne copia.
- (Regolamento) La commissione entro il giorno successivo a
quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente
la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto
attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del
giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione,
in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto
delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione
delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della
prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente
di cui all'art. 14.
- (Regolamento) Il documento di cui al comma 2, nelle
scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via
sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi
in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che
hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.
- (Regolamento) Le scuole che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 individuano le modalità di predisposizione del documento
di cui al comma 2 nel proprio regolamento.
- (Regolamento) Qualora i testi relativi alle prime due
prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della
commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica
istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso
di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due
ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la
Commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove
di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma
1.
- (Regolamento) Il colloquio ha inizio con un argomento o con
la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche
in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto
di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti
al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento,
di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua
le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio
deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati
relativi alle prove scritte.
- (L. 425, art.4, comma 3, e Regolamento) Le commissioni
d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte
e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari
definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto,
ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.
- (L. 425, art.4, comma 3, e Regolamento) Le operazioni
di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta
di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi
sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono
proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire
dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte
si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato
il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti.
Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale.
Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
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Art. 6
(Esami dei candidati con handicap)
- (Regolamento) Ai fini di quanto previsto dall'articolo
16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito
nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza
prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che
possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi
ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.
In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare
che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il
superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame,
la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto;per
il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi
operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
- (Regolamento) I testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio
braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap
visivo.
- (Regolamento) I tempi più lunghi nell'effettuazione delle
prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3
dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono
di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la
commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione
del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove
durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove
scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
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Art. 7
(Prove suppletive e particolari modalità di
svolgimento degli esami)
- (Regolamento) Ai candidati che, in seguito a malattia da
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto
tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità
di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere
le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica
istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi
eccezionali, anche oltre tale data; per l'invio e la predisposizione
dei testi si seguono le modalità di cui all'articolo 5.
- (Regolamento) Il presidente della commissione può disporre
che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi
motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi
da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati.
- (Regolamento) In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento
delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte
di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario
prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce
in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato,
ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive
per la prosecuzione o per il completamento.
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Art. 8
(Sedi degli esami)
- (L. 425, art.4, comma 6, e Regolamento) Sede d'esame
per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici
di cui all'art. 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1,
lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
- (L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento) Sede d'esame dei
candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art.362, comma 3,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici
di cui al comma 1.
- (L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento) Salvi i casi dei candidati
agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali
di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli
altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di
esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.
- (Regolamento) Qualora il numero delle domande presentate
da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive
di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con
i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad
altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in
quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine,
tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con
i competenti Provveditori agli studi.
- (Regolamento) Qualora, per l'esiguità del numero di istituti
con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione
degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo
all'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore
agli studi può disporre che le prove di esame si svolgano anche
in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia
di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati
in esami di Stato.
- (Regolamento) Per i candidati degenti in luogo di cura e
detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste
di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica,
autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità,
a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte
sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.
- (L. 425, art.4, comma 6) Per i candidati non residenti
in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli
studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione
agli esami .
- (Regolamento) I componenti esterni delle commissioni
esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite
per i candidati.
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Art. 9
(Commissione d'esame)
- (L. 425, art.4, comma 1) La Commissione d'esame è nominata
dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più
di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante
50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno;
le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente
con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 .
- (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Ogni due commissioni
d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni
comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari
interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a
quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari
interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima
e della seconda prova scritta.
- (L. 425, art.4, comma 4 e Regolamento) Ad ogni singola
commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque
candidati. I candidati interni devono appartenenre ad una sola
classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto
o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale.
I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare
il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il
numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto
criterio di ripartizione, possono essere costitutite commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con
soli candidati esterni.
- (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Il presidente
è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore
statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso
di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore,
tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche
fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i
capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione
secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni,
tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni
sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore.
I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche
tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti
al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono
assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei
regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato
allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione
di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma
3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti
anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti
dello stesso tipo.
- (Regolamento) I criteri e le modalità per le nomine
dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei
membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati
dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al
comma 1.
- (L. 425, art.4, comma 2) I presidenti ed i membri esterni
non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti
nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o
in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi
due anni.
- (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Il presidente
vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le
fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle
in cui i commissari operano per aree disciplinari.
- (L. 425, art.4, comma 5 e Regolamento) La partecipazione
dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo
1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal
fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi
e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento
di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di
presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione
ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora
a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche
dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni.
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Art. 10
(Sostituzione dei componenti delle commissioni
d'esame)
- (Regolamento) La partecipazione ai lavori delle commissioni
d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi
inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo
e docente della scuola.
- (Regolamento) Non è consentito ai componenti le commissioni
di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo
impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
- (Regolamento) La competenza a provvedere alle necessarie
sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei Provveditori
agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base
dei criteri di cui all'articolo 9, comma 5.
- (Regolamento) Il commissario assente deve essere tempestivamente
sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei
casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
- (Regolamento) La sostituzione dei membri interni viene
disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente
che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso
che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra
classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di
docenti di discipline affidate ai membri esterni.
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Art. 11
(Credito scolastico)
- (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Il consiglio
di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola
secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli
studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti
nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo
4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle
prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali
e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito
scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente,
di esame di qualifica e di licenza.
- (Regolamento) Il punteggio di cui al comma 1 esprime
la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta
da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo
al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della
frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto,
la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo: educativo, alle attività complementari
ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito
sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla
medesima.
- (Regolamento) Non si da' luogo ad attribuzione di credito
scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione
alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una
o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio
previsto nella nota alla predetta tabella a) e può integrare tale
punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo
e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato,
secondo quanto precisato nella medesima nota.
- (L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Fermo restando
il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio
di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente
integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi
del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito
scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio
presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari
o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor
rendimento.
- (L. 425, art.5, comma 3 e Regolamento) Il credito scolastico,
nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato,
nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a),
in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno;
nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo
articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo
anno frequentato.
- (L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento) Per i candidati esterni
il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed
è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova
scritta.
- (Regolamento) Per i candidati esterni in possesso di promozione
o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono
sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo
e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello
attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati
conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell'allegata
tabella b).
- (Regolamento) Per i candidati esterni che non siano in possesso
di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale
credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe,
la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle
prove preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella
c).
- (Regolamento) Per i candidati esterni di cui all'articolo
3, comma 1, lett. e), o in possesso di promozione o idoneità alla
penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito
dalla commissione d'esame il credito scolastico derivante dai
risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni
della tabella c).
- (Regolamento) In analogia a quanto stabilito dall'articolo
5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne
l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito
scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo
anno.
- (L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento) Per tutti i candidati
esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione
d'esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito
formativo di cui al successivo articolo 12. Per esigenze di omogeneità
di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale
integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal
presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli
conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
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Art. 12
(Crediti formativi)
- (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento,
il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza,
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti
con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza,
che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici
del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella
loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni
e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe
e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni
d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito
dall'amministrazione scolastica e dall' Osservatorio di cui all'articolo
14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie
di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio
decreto.
- (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa
devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di
assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano
l'obbligo dell'adempimento contributivo.
- (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti
all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.
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Art. 13
(Certificazioni)
- (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito
al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze
connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito
dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso
di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento
ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata
oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze
e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi
documentati in sede d'esame.
- Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso
didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante
il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi
informativi di cui al comma 1.
- I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti
dal Ministero della pubblica istruzione.
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Art. 14
(Osservatorio)
- (Regolamento) E' istituito, presso il Centro europeo
dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare,
verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni
di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova
scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti
uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito
archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle
commissioni.
- (Regolamento) Al fine del monitoraggio dell'andamento
degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame
predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione
sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale
di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli
elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.
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Art. 15
(Disposizioni transitorie per l'applicazione
graduale della nuova disciplina e disposizioni finali)
- (Regolamento) Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento
si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/99 con la gradualità
di applicazione prevista dal presente articolo.
- (Regolamento) Negli esami di Stato che si svolgeranno
nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza
prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque
con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti,
problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite
dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni
scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'art.5, comma
2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il
nuovo ordinamento.
- (L.425, art.5, comma 3 e Regolamento) Agli alunni che
affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999
il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata
tabella d) e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento
ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento
dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame
al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla
base dell'allegata tabella e) e della nota in calce alla medesima,
nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con
riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000
e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno
scolastico 1997/1998.
- (Regolamento) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 10 dicembre 1997, n.425, in connessione a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli
stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti
possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzionanti,
oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.
- (Regolamento) Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno
riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute
e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico
1998/1999.
- (Regolamento) Limitatamente agli esami di Stato che si
svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati
o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni
delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998,
detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la
penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per
la frequenza dell'ultima classe.
- (Regolamento) I titoli conseguiti nell'esame di Stato
a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati
entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale
valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.
Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami
a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
- (Regolamento) Il diploma rilasciato in esito all'esame
di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello
che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo: indirizzo.
- (Regolamento) Per la Regione Valle d'Aosta si applicano
le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili
con il disposto dell' articolo 21, comma 20-bis della legge 15
marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
- (Regolamento) Il presente regolamento si applica anche
nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni
adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
- (L. 425, art.8, comma 3) Sono fatte salve le competenze
delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente,
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n.433, e dall'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come
modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996,
n. 434.
- . (Regolamento) In relazione a quanto previsto dall'articolo
2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art.
199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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TABELLE PER IL CALCOLO DEI CREDITI
TABELLA A (prevista dall'articolo 11, comma
2) - Candidati interni
|
MEDIA DEI VOTI
|
CREDITO SCOLASTICO - PUNTI
|
|
III anno
|
VI anno
|
V anno
|
|
M = 6
|
2 - 3
|
2 - 3
|
4 - 5
|
|
6 < M < 7
|
3 - 4
|
3 - 4
|
5 - 6
|
|
7 < M =< 8
|
4 - 5
|
4 - 5
|
6 - 7
|
|
8 < M =< 10
|
5 - 6
|
5 - 6
|
7 - 8
|
NOTA
M rappresenta la media dei voti conseguiti
in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito
scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero
e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti,
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno
nella partecipazione al dialogo: educativo e alle attività complementari
ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è
stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso
di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In
caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato,
il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale
dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei
limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale
punteggio.
Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al
candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M
dei voti tale che 5< M<6, è attribuito un credito scolastico
compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato
che ha conseguito nel medesimo anno una media M<5 non è attribuito
per tale anno alcun credito scolastico.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato
dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi
(ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde
M=6,5).
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Tabella B (prevista dall'articolo 11, comma
7) - Esami Idoneità
|
MEDIA DEI VOTI
|
CREDITO SCOLASTICO - PUNTI
|
|
M = 6
|
2
|
|
6 < M < 7
|
3 - 4
|
|
7 < M =< 8
|
4 - 5
|
|
8 < M =< 10
|
5 - 6
|
NOTA
M rappresenta la media dei voti conseguiti
agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito
delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va
moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2
anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero.
Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella
misura ottenuta per il penultimo anno.
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Tabella C (prevista dall'articolo 11, comma
8) - Candidati Esterni
|
MEDIA DEI VOTI
|
CREDITO SCOLASTICO - PUNTI
|
|
M = 6
|
2
|
|
6 < M < 7
|
3 - 4
|
|
7 < M =< 8
|
4 - 5
|
|
8 < M =< 10
|
5 - 6
|
NOTA
M rappresenta la media dei voti conseguiti
nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito
delle bande di oscillazione indicate dalla presente Tabella, va
moltiplicato per 2 in caso di prove preliminari relative a 2
anni di corso. Esso va espresso in numero intero.
Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella
misura ottenuta per il penultimo anno.
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