Ordinanza Ministeriale n. 35 04/04/2003
Istruzioni
e modalitą organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003.
Viene di seguito riportato il testo integrale dell'Ordinanza
Ministeriale n. 35 04/04/2003. Si è inteso porre in evidenza
(in grassetto) le parti di maggior interesse per i candidati
esterni (privatisti).
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato appro-vato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art.205,
comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione
il potere di disciplinare an-nualmente, con propria ordinanza, le
modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione seconda-ria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.23/7/98, n.323, recante
disci-plina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante
la disci-plina delle modalità e dei criteri di valutazione
delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante "Disposizioni
per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) che, all'art.22, comma 7, introduce modifiche
all'art.4 della legge 10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M., concernente le modalità di svolgimento
della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2002-2003;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche
formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione
della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secon-daria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità
e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami
di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore", limitatamente alle scuole legalmente
ricono-sciute e pareggiate;
VISTO il D.M. n.10 del 30/1/2003 " Esami di stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri
e modalità di nomina, designa-zione e sostituzione dei Presidenti
e dei componenti delle commissioni d'esame.";
VISTO il D.M. 13-1-2003,n.3, concernente le certificazioni e i relativi
modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. n.11 del 30-1-2003 "Norme per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per
l'anno scolastico 2002/2003;
VISTO il D.M.n.2 del 13-1-2003 con il quale sono state indicate
le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il D.M.n.4 del 14-1-2003 "Esami di Stato conclusivi
dei corsi di stu-dio di istruzione secondaria superiore. Numero
dei componenti le commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. n.22 del 19-2-2003, sulla formazione delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003;
VISTA la C.M. n.261 del 22.11.2000, concernente i candidati
esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n.300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTO il D.P.R. 6-11-2000, n.347, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della Pubblica istruzione;
VISTO il D.M. 30-1-2001, concernente la riorganizzazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997,
n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 10-5-2002,n.51 sul calendario
scolastico per l'anno scolastico 2002/2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra l'altro,
norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale
per la valutazione del Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente il regolamento
di organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti
il 19 luglio 1997, reg.001, f.268, concernente norme transitorie
per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti
di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente
la costituzione di una struttura tecnico - operativa per gli esami
di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche".
VISTA la C.M. 3 giugno 2002,prot.n.9680 "Esame di Stato
- Nulla osta per candidati esterni detenuti"
ORDINA
Art. 1
Inizio della sessione d'esame
- La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002/2003,
ha inizio il giorno 18 giugno 2003.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 2
Candidati interni
- Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con
attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio
finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano
stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c)
del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di
voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c)
del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui
al successivo comma 2.
- Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d),
gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella
sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei
seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale
per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno
di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare
disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti
delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino
anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del
D.P.R. 445/2000, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi
alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere
l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per
essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe
per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
- Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere
gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito,
per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente
sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva.
A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per
l'ammissione agli esami per merito.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 3
Candidati esterni
- Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver
adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola
media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del
corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati
sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine
di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata
almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di
corso prima del 15 marzo.
- Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali
e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in
una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno
solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno
un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica
o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata
del corso prescelto indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno
solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono
esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore,
compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine
di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica
e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di
corso prima del 15 marzo.
- I candidati agli esami negli istituti professionali,
ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono
documentare, altresì, di aver esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative
sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare,
l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza
lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione
del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente
ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per
comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso
pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica
ai candidati agli esami nei corsi postqualifica ad esaurimento.
- E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali,
per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano
effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami
di Stato stessi. E' consentito, altresì, ai candidati
esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività
sociali - indirizzo dirigenti di comunità - , i quali,
per motivi di impedimento debitamente comprovati, non ab-biano
svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami
di Stato, a condizione che abbiano effettivamente svolto il tirocinio
relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe).
Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione
della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione
integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
- L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso
di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita
a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea
di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art.7.
- I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non
siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso
di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere
a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione
almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
- E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
internazionali anche derivanti da specifici accordi.
- Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro
tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
- Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso
tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito
positivo.
- I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami
di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate
al successivo art.4, comma 7.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 4
Sedi degli Esami
- Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli
istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati
di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti.
- Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da
essi frequentato.
- Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono
sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione
in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere
gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore
o da altro gestore avente comunanza di interessi.
- Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica
e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata
sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli
istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli
ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati
esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità
presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono
le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo
4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
- Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo
le norme di cui al D.P.R.445/2000.
- Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente
in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica
e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare
all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/2000 da cui risulti
la situazione personale che giustifica la presentazione della
domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale.
Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è
resa dall'esercente la potestà genitoriale.
- I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali
di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi
devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto
scolastico sede d'esame.
I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato
negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali
linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi
quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale
31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale
linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto
Sirio" dell'istruzione tecnica.
A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui
alla C.M.n.261 del 22-11-2000.
- Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome"
di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni)
e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate,
i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto
di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
- Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio
Scola-stico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad
altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi
alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
- Ferma restando la possibilità di configurare commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con
soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede altresì
a trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso
rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento
al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero
di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello
svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei
locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche
di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione
degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.
A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico
di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte
dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo
di dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per
le Attività Sociali valgono le indicazioni di cui al par.4
della citata circolare n.261/2000.
- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione
dei candidati esterni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati,
le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della
provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto
o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera
a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti
dello stesso indirizzo di province vicine.
- Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione
dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che
gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo
si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e
di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati
in esami di Stato. In tale situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede
alla configu-razione di apposite commissioni con soli candidati
esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto
al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento
e collegamento all'attività didattica delle classi stesse
e in particolare al documento predisposto dal consi-glio di classe
ai sensi dell'art.6 della presente O.M.;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale
sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle
disposizioni menzionate nell'art.10 della presente Ordinanza e
prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali
e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso
tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso
di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico
designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente
che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete
la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per
i commissari delle commissioni degli esami di Stato;
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono
state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite
commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo
anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti.
Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti
dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa
intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati
per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta
necessità, il medesimo dirigente scolastico può
nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto
degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato
impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari.
Le commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto
statale o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati
hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni,
a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.
- La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto
per la designazione dei commissari e per la costituzione delle
commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni
dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di
comunità presso gli Istituti tecnici per le attività
sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata
circolare n. 261/2000.
- Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale
sono state prodotte le do-mande dà comunicazione agli interessati
dell'istituto al quale sono stati assegnati.
- I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono
assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione
di cui al terzo comma - secondo alinea.
- I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano
le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della
sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti,
ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità,
a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In
tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella
sessione suppletiva.
- Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
al quale è presentata la do-manda di ammissione agli esami.
- I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono
i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 5
Presentazione delle domande
- I candidati esterni devono aver presentato la domanda di
partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre
2002 previsto dal Regolamento, fatta salva, limitatamente
al corrente anno scolastico, l'eccezione prevista dalla C.M. n.23
del 20-2-2003. La domanda deve essere stata corredata, oltre che
di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento
dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n. 445/2000, atta a comprovare
il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione
all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata,
altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche.
Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di
cui al paragrafo 4 della C.M. n.261/2000.
- La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale
o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti
professionali, di cui al-l'art.3, comma 3, e quella relativa alla
frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data
di scadenza della presentazione delle domande, può essere
perfezionata entro il 31.5. 2003.
- Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande
di am-missione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
- Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono
essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi
e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre
che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2003, previsto
dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione
o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a
cui sono stati assegnati.
- Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate
gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare
sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione
della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la
domanda.
- Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2,
devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio
2003.
- Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle
lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo,
il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo
2003.
- L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art.3 è di competenza del dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esa-me, che è tenuto a
verificare la completezza e la regolarità delle domande
e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario,
invita il candidato a per-fezionare la domanda.
- Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore
della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.
Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può
prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre
il 30 novembre 2002.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti
dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 6
Documento del Consiglio di Classe
- I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano,
entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito
documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata
nell'ultimo anno di corso.
- Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni
altro elemento che i consigli di classe ritengano si-gnificativo
ai fini dello svolgimento degli esami.
- Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto
della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che
prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si
realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende,
il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e
le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in
essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno
conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione
ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
- Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti
da più classi, il documento di cui al comma 2 è
integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente
si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato
corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
- Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l'anno in preparazione del-l'esame di Stato, nonché alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e
degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.
- Prima della elaborazione del testo definitivo del documento,
i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte
e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
- Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto
e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
può estrarne copia.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 7
Esame preliminare dei candidati esterni
- L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito
la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita
ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea
di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento
di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove
scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo
quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle
materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.
- I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine
di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata
almeno quadriennale, di cui al-l'art.3 comma 1, lettera d) e comma
2,lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità
all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame
prelimi-nare solo sulle materie e sulle parti di programma non
coincidenti con quelle del corso già seguito.
- I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non
siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso
di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art.3, commi 1 e
2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al
comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1,
si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di
istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
- La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti
degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con
specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessen-nale
del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame
di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale,
subordinatamente al con-seguimento della promozione all'ultima
classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale.
A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità
dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di
svolgimento degli esami preliminari.
- L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio
e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al
consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il
candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe,
ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate
negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei
candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di
esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni
di cui all'art.4, comma 12.
- Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce
il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
- Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio
di classe può svolgere gli esami preliminari operando per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso
quello che la presiede.
- Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue
un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline
per le quali sostiene la prova.
- Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente
documentati.
- I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso
di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
- L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima
classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore
cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari,
in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere,
a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni
d'esame di cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una
delle classi precedenti l'ultima.
- Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
pre-sentazione agli esami di Stato.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 8
Credito scolastico
- Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi
ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione
del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della
tabella A allegata al Regolamento
e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza
che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza,
sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti
sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera
scala decimale di valutazione.
- L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il
conseguente superamento della stretta corri-spondenza con la media
aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scruti-nio
finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti
dai docenti.
- Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio
della penultima classe, ai sensi del-l'art.11, comma 5 del Regolamento.
- Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è
attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale
dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei
casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella
B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella
A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami
preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli
esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella
C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto
della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe
da parte di commissione di esami di maturità, il credito
scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura
di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno
non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima
e/o alla terzultima classe.
- Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione
del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita
dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di
professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle
discipline coinvolte nelle attività medesime.
- L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio
finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare,
fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del
4° comma dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo
conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi
attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni,
relative a tale integra-zione, opportunamente motivate, vanno
ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente
rilevanti ed idoneamente documentate.
- Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno
è pubbli-cato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti
conseguiti in sede di scrutinio finale.
- Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito
dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11,
commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando la procedura
di cui all'art.13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è
pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno della
prima prova scritta.
- Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità
o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei
all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che
non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che
per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione
o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti
per il terzultimo anno.
- Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo
anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il
credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base
ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità,
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo
le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti
negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella
C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né
di promozione, né di idoneità né di risultati
conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 9
Crediti fomativi
- Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di
cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.49.
- La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15.05.2003 per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E'
ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità
di cui al D.P.R.n.445/2000, nei casi di attività svolte
presso pubbliche amministrazioni.
- Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i
candidati esterni devono essere opportunamente informati perché
possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della
data fissata per l'inizio degli esami stessi.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 10
Commissione d'esame
- Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di
cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, n.104, integrato, in applicazione
dell'art. 22, comma 7, della legge n.448/2001, dal D.M. n.10 del
30-1-2003, concernente i criteri
e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale
19 febbraio 2003, n.22, sulla formazione delle commissioni.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 11
Sostituzione dei componenti le commissioni
- La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato
del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti
lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo
e docente della scuola.
- Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
- Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni
stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono
disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale,
secondo le disposizioni di cui all'art.9 del citato D.M. n.10
del 30-1-2003.
- Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione
del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria,
deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al
30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei
giorni delle prove scritte.
- Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 12
Diario delle operazioni e delle prove
- Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono,
in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate,
il 16 giugno 2003 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano
anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente
riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto
statale o paritario medesimo.
- Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano
di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni
e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al Dirigente scolastico
se l'assenza riguarda un commissario.
- Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti
di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di
effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
- Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti
di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle attività delle commissioni determinando, in particolare,
ove necessario, l'ordine di successione tra le commissioni per
l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente
di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione
finale. Il Presidente medesimo provvede altresì a fissare
le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione
dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresì,
l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto
per le diverse commissioni. La relativa delibera può essere
assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data
successiva a quella dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio
o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie
diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione
fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente,
il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori
in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi
della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli
elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.Il presidente
determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle
com-missioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti
delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui
eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.
- Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti
per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare,
per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione,
i presidenti delle medesime commissioni ven-gono riuniti, unitamente
agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato,
dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, procurando,
comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento
delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi
prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna
assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi
degli ispettori tecnici.
- La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata
agli adem-pimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
- Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2002/2003 è
il seguente:
> prima prova scritta: 18 giugno 2003, ore 8.30;
> seconda prova scritta, grafica o scrittografica: 19 giugno
2003, ore 8.30; Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento
della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata
giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti
d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e
in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni
dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova
stessa può essere sospesa per i soli candidati che per
motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno.
> terza prova scritta: 23 giugno 2003: ciascuna commissione,
entro il 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della
terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio
di classe di cui all'art.6 della presente ordinanza. Nel caso
di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate
distintamente per la classe di istituto statale o paritario e
per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato.
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle
commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione
all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati.
Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto
della prova. La mattina del 23 giugno ogni commissione, tenendo
a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base
delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun
compo-nente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla
tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della
struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura
e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata
massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei
artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per
la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione
collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio
nazionale permanente di cui all'art.14 del regolamento. Per i
licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate
si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda
prova scritta e il giorno seguente.
- Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità
di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni
finalizzate alla corre-zione e valutazione delle prove scritte.
- La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna
commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione
degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto
dall'art.15, comma 8.
- Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei
lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre,
ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti
il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art.16,
comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati
all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima
prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine
e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione,
a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza
di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti
per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del
Regolamento.
- Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi,
in base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre
in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati
che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere
di norma superiore a cinque.
- Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà
notizia me-diante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
- La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1 luglio, alle
ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo,
2 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami
nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta
suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettuazione della
seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti,
proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in
tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
- L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive,
avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato,
in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti
per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
- L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è
effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna classe-
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti,
secondo l'art.13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire
al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste
dalla presente Ordinanza agli artt.15, comma 7 e 16, comma 7,
per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
- Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione
dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui
di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel
comma 4, primo alinea, del presente articolo.
- Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni
di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente
della commissione d'esame.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 13
Riunione preliminare
- Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame,
con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni
di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire
la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna
commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al
quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima
prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura
ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente
deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le
operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera
commissione.
- Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna
commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione
dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta
delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione
di tutte le commissioni.
- Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati
candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito
privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale
dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente
della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno
o più candidati assegnati alla propria commissione deve
essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
- Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati
candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado,
ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti
sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale,
di parentela o af-finità entro il quarto grado, dovrà
farlo presente al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente, il quale provvederà al necessario sposta-mento.
Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente
prov-vederà in modo analogo nei confronti dei presidenti
che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui
il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente
di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in
sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali
commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute
o pareggiate devono in ogni caso rilasciare, an-che se negative,
le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non
avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto
grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare.
- Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive
la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi
ai candidati interni, nonché la documentazione presentata
dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni
e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni
di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia
possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8,
relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione
del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima
classe recante i voti asse-gnati alle singole materie e l'indicazione
del credito scolastico attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione
del corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione
senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del
credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima clas-se, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di
handicap ai fini de-gli adempimenti di cui all'art.17;
j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle
attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di
studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
- Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
docu-mentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero
cui compete, ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione
dei relativi provvedimenti. In tal caso i can-didati sostengono
le prove d'esame con riserva. Il Presidente della commissione,
qualora in sede di esame della docu-mentazione relativa a ciascun
candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del-l'istituto
sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestiva-mente
in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di
classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare
detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
- Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli
artt.11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione
ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico
e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e
ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.
Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce
ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da
riportare a verbale, il punteg-gio relativo al credito scolastico
e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle at-tribuzioni
è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno
della prima prova scritta.
- In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni
da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di
cui all'art.12, comma 10 della presente ordinanza.
- In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle
prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere
alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
ai sensi dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
- Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione
nonché le modalità di svolgimento del colloquio,
tenendo presente quanto stabilito dall'art.16 della pre-sente
ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate
e verbalizzate.
- Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
de-termina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio
integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che
abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e
un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70
punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate
e verbalizzate.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 14
Plichi prima e seconda prova scritta
- I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali devono
confermare alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero
i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della
prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi
compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2.
Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero
a mezzo di appo-site stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni
prima della data di inizio delle prove di esame.
- La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze,
deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo
Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle
suddette stampe centrali. I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua
motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema
informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
- I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva
deb-bono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo
Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base
delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere
entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni
sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero
dei candidati interessati.
- I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni,
alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 15
Prove scritte
- Per l'anno scolastico 2002/2003 valgono le disposizioni di cui
al D.M. relativo alle modalità di svolgimento della prima
e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000,
concernente le caratteristiche formali generali della terza prova
scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della
prova medesima per l'anno scolastico 2002/2003.
- Per l'anno scolastico 2002/2003, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche
su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio
non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo
criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della
seconda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria"
degli istituti tecnici industriali.
- Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata
preveda più di una lingua, la scelta è demandata
al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta
della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue
per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale
tipo di prova.
- La terza prova è predisposta dalla commissione secondo
le modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente
Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene
conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze
e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
- La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere
attribuito un punteggio inferiore a 10.
- Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della
seconda pro-va scritta, possono operare per aree disciplinari,
di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità
collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori
per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza
di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura
di cui all'art.13,comma 9.
- Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono
con la for-mulazione di una proposta di punteggio in numeri interi
relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggio-ranza, compreso il presidente,
ai sensi dell'art.13, comma 1. Se sono proposti più di
due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta,
la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte
si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato
il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti
e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più
approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato
conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio
da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì
contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della
compilazione della certificazione di cui all'art.13 del Regolamento.
In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti
le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
- Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto
sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data
fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale
classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi
intermedi. E' facoltà di ogni candidato richiedere alla
commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole
prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno
precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 16
Colloquio
- Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio
più candidati contemporaneamente.
- Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca
e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori
preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli
insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato
alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art.
4, comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti
al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate
per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98,
e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno
di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la
proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione
degli elaborati relativi alle prove scritte.
- Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare,
non può considerarsi interamente risolto se non si sia
svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato
le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.
- A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione
e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare
l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la
discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche
raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati
delle prove scritte.
- Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento
delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio,
tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
- La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione
del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può
essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
- La commissione procede alla formulazione di una proposta di
punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato
nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I
punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera commissione
a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art.13, comma
1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art.13,
comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art.15,
comma 7.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 17
Esami dei candidati in situazione di handicap
- Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate
e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire
di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione
culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante
il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove
d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei medesimi operatori che hanno se-guito l'alunno durante l'anno
scolastico.
- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati in situazione di forte handicap visivo.
- I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte
e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo
16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare
un maggio numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto
della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio
di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante
l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove
scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
- I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato
e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione
di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento
di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con
il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione
di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte
sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 18
Assenze dei candidati. Sessione suppletiva
- Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con
visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale
dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità
di partecipare alla prove scritte, è data facoltà
di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo
il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio
e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta
si seguono le modalità di cui al precedente art.14.
- Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti
entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno
facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove
scritte suppletive, presentando probante documentazione entro
il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è
fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio
della prova stessa.
- I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per
la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza
prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.
- In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile
sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo
il diario previsto dall'art.12,comma13, i candidati che si
trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di
sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
- La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne
dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
- Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla
base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli
uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento,
i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione
straordinaria.
- La commissione può disporre che, in caso di assenza dei
candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine
di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
- In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire
o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito,
il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo
l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se
il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la
prosecuzione o per il completamento.
- Qualora nello stesso istituto operino più commissioni,
i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette
commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede
alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle
prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati,
competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di
provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella
formulazione e scelta della terza prova.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 19
Verbalizzazione
- La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze
delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
- La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente
le attività della commissione e chiarire le ragioni per
le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il
lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in
tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni
adottate siano pienamente e congruamente motivate.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 20
Voto finale, Certificazione, Adempimenti conclusivi
- Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni
intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi
atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi
quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella
sessione suppletiva.
- A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo
in centesimi, che è il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio
e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun
candidato.
- Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100.
- Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri
determinati ai sensi dell'art.13, comma 11, il punteggio fino
a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella
prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
- La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione
di cui al successivo comma 6. Le attività caratterizzanti
la terza area dei corsi postqualifica degli istituti professionali
verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma
tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi
seguito".
- Per l'anno scolastico 2002/2003, il modello di certificazione
è quello di cui al D.M. n.3 del 13-1-2003.
- Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo
utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare
gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
- I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono,
prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma
2 dell'art. 14 del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio
nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione
del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate
copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a
conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta
dei singoli commissari.
- Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente
ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte,
appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale perché
lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in
relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
- Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
- Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000.
- A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza
limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari,
pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati
gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali
certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università,
purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati
stessi, con il diploma originale.
- In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del
certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva
dell'originale.
- In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III - semplificazione
della documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 21
Pubblicazione dei risultati
- L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati,
nella data indivi-duata ai sensi dell'art.12 - comma 4,della presente
O.M., al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede della
commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO
nel caso di esito negativo.
- Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione,
sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
- Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla
C.M. 261/2000.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 22
Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
- Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di
Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia
e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale
apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e
che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della
scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel
plico stesso da sigillare immediatamente.
- Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive
disposizioni.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 23
Termini
- La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio,
recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997
e dalle disposizioni attuative della stessa.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 24
Esami nella regione Valle d'Aosta
- Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di
cui alla pre-sente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili
con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la
disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione
delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi
dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive
integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese
disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
Torna all'indice dell'Ordinanza
Art. 25
Disposizioni organizzative
- Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una
più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità
di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso
gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio
di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte
dei Conti per i controlli di legge.
IL MINISTRO
MORATTI
Torna all'indice dell'Ordinanza
|