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Istruzioni
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2003/2004.
Viene di seguito riportato il testo integrale dell'Ordinanza
Ministeriale n. 21 09/02/2004. Si è inteso porre in evidenza
(in grassetto) le parti di maggior interesse per i candidati
esterni (privatisti).
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in
particolare, l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della
Pubblica Istruzione (attualmente Ministro dell'Istruzione, Università
e Ricerca) il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza,
le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 23/7/98, n. 323,
recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato
"Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante
la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle
prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della legge 10.12.1997, n. 425;
VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità
di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. n. 429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche
formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione
delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità
e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami
di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore", limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate;
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 14 "Esami di stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri
e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti
e dei componenti delle commissioni d'esame.";
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 13, concernente le certificazioni
e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame
di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 15 "Norme per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per
l'anno scolastico 2003/2004; VISTO il D.M. n. 3 del 17 gennaio 2004
con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda
prova scritta;
VISTO il D.M. n. 4 del 17 gennaio 2004 "Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei
componenti le commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. 9 febbraio 2004, n. 16, sulla formazione delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2003-2004;
VISTA la C.M. n. 261 del 22.11.2000, concernente i candidati
esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, con il quale è stato
adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997,
n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della Legge 16/6/1998,
n. 191;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 4 agosto 2003 sul
calendario scolastico per l'anno scolastico 2003/2004;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro,
norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale
per la valutazione del Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313, concernente il
regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo
n. 258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti
il 19 luglio 1997, reg. 001, f. 268, concernente norme transitorie
per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti
di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente
la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami
di Stato;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". VISTA
la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 "Esame di Stato - Nulla osta
per candidati esterni detenuti"
ORDINA
Art. 1
Inizio della sessione d'esame
- La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2003/2004,
ha inizio il giorno 16 giugno 2004.
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Art. 2
Candidati interni
-
Sono ammessi all'esame
di Stato:
-
gli
alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione
di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
-
gli alunni delle
scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle
abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
-
gli alunni delle
scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano
frequentato le ultime classi di un corso di studi avente
le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 1 lettera c)
del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione
di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
-
gli alunni delle
scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo
frequentato la penultima classe di un corso di studi avente
le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)
del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni
di cui al successivo comma 2.
-
Fermo
restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni
iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione
dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti
casi:
-
abbreviazione
per merito quando nello scrutinio finale per la promozione
all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi
in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina
dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle
esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
-
abbreviazione
per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione
sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, citato
in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa
visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere
l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile
per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima
classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
- Gli alunni
delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami,
ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non
aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere
gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta
valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli
esami per merito.
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Art. 3
Candidati esterni
-
Sono ammessi all'esame di
Stato, alle condizioni previste dal presente articolo
coloro che:
-
compiano il diciannovesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino
di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
-
siano in possesso del diploma di licenza
di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello
della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall'età;
-
compiano il ventitreesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso
i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore;
-
siano in possesso di altro titolo conseguito
al termine di un corso di studio di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale;
-
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo
anno di corso prima del 15 marzo.
-
Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti
professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
-
compiano il diciannovesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in
possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente;
-
siano in possesso del corrispondente diploma
di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari
a quello della durata del corso prescelto indipendentemente
dall'età;
-
compiano il ventitreesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal
caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto
dal comma 3;
-
siano in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale e
del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondenti;
-
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo
anno di corso prima del 15 marzo.
-
I candidati agli esami negli istituti professionali,
ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono
documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale
o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono
l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite
allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza
lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da
contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa
deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore
di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza
e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare
le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al
modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati
agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
-
È consentito ai candidati esterni agli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico
per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente
comprovati, non abbiano effettuata la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente gli esami di Stato stessi. È consentito, altresì,
ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico
per le attività sociali - indirizzo dirigenti di comunità -,
i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non
abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere
gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente
svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza
e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio,
la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere
annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista
dall'art. 13 del regolamento.
-
L'ammissione dei candidati esterni che non
siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe,
anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente
all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata
al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
-
I candidati provenienti da paesi dell'Unione
Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c),
previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui
alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto
con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
-
È fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione
di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
-
Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati
che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione
qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di
studio.
-
Non è consentito ripetere esami di Stato dello
stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con
esito positivo.
- I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami
di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate
al successivo art. 4, comma 7.
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Art. 4
Sedi degli Esami
-
Sono sedi degli esami di Stato per i candidati
interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente
ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
-
Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto
da essi frequentato.
-
Per i candidati esterni, salvo quanto previsto
dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994,
n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli
istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione
in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami
in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da
altro gestore avente comunanza di interessi.
-
Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza
linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione
limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni
gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono
quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.
Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo
di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le
attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo
di cui al paragrafo 4 della C.M.
n. 261 del 22.11.2000.
-
Il requisito della residenza deve essere comprovato
secondo le norme di cui al D.P.R. 445/2000.
-
Il candidato che, per situazioni personali, dimori
stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della
residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami,
è tenuto a presentare all'istituto statale o paritario un'apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 da cui risulti la situazione personale che
giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale
ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è
minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà
genitoriale.
-
I candidati esterni possono sostenere gli esami
di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari,
sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto
e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di
Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di
esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato
nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio"
dell'istruzione tecnica.
A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui
alla C.M. n. 261 del 22-11-2000.
-
Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome"
di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni)
e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati
esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli
esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto
di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
-
Il dirigente scolastico trasmette al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della successiva
assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati
esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5
e 6.
-
Ferma restando la possibilità di configurare
commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni,
ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede
altresì a trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale le domande presentate dai candidati esterni che risultino
in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento
al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero
di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello
svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza
dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti
- anche di classi non terminali del medesimo istituto - per
l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione
delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene
conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto
delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente
agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli
Istituti Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni
di cui al par. 4 della citata circolare
n. 261/2000.
-
Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini
della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:
-
assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici
interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello
stesso indirizzo della provincia;
-
qualora non sia possibile assegnare le domande
ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni
della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto
o istituti dello stesso indirizzo di province vicine.
-
Qualora, per l'esiguità del numero di istituti
dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione
degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo
all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11,
lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o
scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia,
ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale
situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede
alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati
esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto
al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento
e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e
in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe
ai sensi dell'art. 6 della presente O.M.;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale
sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle
disposizioni menzionate nell'art. 10 della presente Ordinanza
e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali
e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso
tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso
di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa
anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti
a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che
sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete
la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto
per i commissari delle commissioni degli esami di Stato;
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale
sono state prodotte le domande procede alla costituzione di
apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie
degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti
dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici
interessati e i commissari designati per le commissioni dell'esame
conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente
scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente
che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete
la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto
per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal
dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto
statale o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati
hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni,
a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.
-
La procedura indicata al comma 12, ad eccezione
di quanto previsto per la designazione dei commissari e per
la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari,
non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami
nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti
tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni
di cui alla citata circolare n. 261/2000.
-
Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10,
11, 12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
al quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli
interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.
-
I candidati provenienti da uno stesso istituto
privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame,
con la limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea.
-
I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove
d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti
in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni,
ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le suddette
sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte
sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
-
Per i candidati non residenti in Italia, la
sede di esame è individuata dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione
agli esami.
-
I componenti esterni delle commissioni esaminatrici
svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
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Art. 5
Presentazione delle domande
-
I candidati esterni devono aver presentato
la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine
del 30 novembre 2003 previsto dal Regolamento; termine che,
coincidendo con un giorno festivo, è stato, di diritto, prorogato
al giorno seguente. La domanda deve essere stata corredata,
oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello
svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo,
di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato,
dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La
domanda deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta
del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni
degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della
C.M. n. 261/2000.
-
La dichiarazione relativa alle esperienze
di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati
agli esami negli istituti professionali, di cui all'art.
3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze
stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione
delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2004.
-
Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma
3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate
a un solo istituto.
-
Eventuali domande tardive dei candidati esterni
possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente
a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il
ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31
gennaio 2004, previsto dal Regolamento. I Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione
agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda
e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
-
Analoga procedura è adottata nei casi in cui,
per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a
cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve
far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva
presentato la domanda.
-
Le domande dei candidati interni di cui all'art.
2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro
il 31 gennaio 2004.
-
Per i candidati interni che abbiano cessato
la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio
e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito
al 20 marzo 2004.
-
L'accertamento del possesso da parte dei candidati
esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del
dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che è tenuto
a verificare la completezza e la regolarità delle domande e
dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario,
invita il candidato a perfezionare la domanda.
- Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore
della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.
Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può prendere
in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30
novembre 2003.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
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Art. 6
Documento del Consiglio di Classe
-
I consigli di classe dell'ultimo anno di corso
elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un
apposito documento relativo all'azione educativa e didattica
realizzata nell'ultimo anno di corso.
-
Tale documento indica i contenuti, i metodi,
i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti,
nonchè ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano
significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
-
Per quanto concerne gli istituti professionali,
tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica
che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante
che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso
aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul
profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste
in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame
terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione
ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
-
Per le classi articolate e per i corsi destinati
ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui al
comma 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi
in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti
che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più
classi.
-
Al documento stesso possono essere allegati eventuali
atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate
durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse
e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98.
-
Prima della elaborazione del testo definitivo
del documento, i consigli di classe possono consultare, per
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca
e quella dei genitori.
-
Il documento è immediatamente affisso all'albo
dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque
ne abbia interesse può estrarne copia.
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Art. 7
Esame preliminare dei candidati esterni
-
L'ammissione dei candidati esterni che non
abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe,
anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente
all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata
al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare,
attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche
e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro
preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali
non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla
classe successiva.
-
I candidati in possesso di altro titolo conseguito
al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore
di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1,
lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio
sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti
di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito.
-
I candidati provenienti da Paesi dell'Unione
europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento
delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera
a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con
la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
-
La disposizione di cui al comma 2, attesa la
peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica
anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto
agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata
sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere
l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata
quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio
finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità
dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli
di svolgimento degli esami preliminari.
-
L'esame preliminare è sostenuto nel mese di
maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti
al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale
il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di
classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie
insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il
numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni
di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 4, comma 12.
-
Il dirigente scolastico, sentito il collegio
dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami
preliminari.
-
Ferma restando la responsabilità collegiale,
il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando
per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso
quello che la presiede.
-
Il candidato è ammesso all'esame di Stato
se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline per le quali sostiene la prova.
-
Ai fini della determinazione delle prove da
sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti e debitamente documentati.
-
I candidati esterni provvisti di idoneità o di
promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza
di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o
di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale,
dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
-
L'esito positivo degli esami preliminari,
in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione
secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei
medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame
di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle
apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come
idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.
- Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso
di mancata presentazione agli esami di Stato.
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Art. 8
Credito scolastico
-
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni,
procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato
interno, sulla base della tabella
A allegata al Regolamento e della nota in calce alla
medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni
assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire
quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale,
i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno
sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione.
-
L'attribuzione del punteggio, in numeri interi,
nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso
degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento,
con il conseguente superamento della stretta corrispondenza
con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in
sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri
restrittivi seguiti dai docenti.
-
Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi
di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è attribuito
dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11,
comma 5 del Regolamento.
-
Agli alunni interni, che, per il penultimo e
terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico,
lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio
finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della
Tabella B) e per
promozione (secondo le indicazioni della Tabella
A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami
preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli
esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella
C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto
della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe
da parte di commissione di esami di maturità, il credito scolastico
è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 2
per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non
sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o
alla terzultima classe.
-
Negli istituti professionali, i consigli di classe,
nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della
valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare
quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
-
L'attribuzione del credito scolastico ad ogni
alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio
di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso,
può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20
punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento,
il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta
dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli
anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione,
opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento
alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
-
Il punteggio attribuito quale credito scolastico
ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente
ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
-
Il credito scolastico per i candidati esterni
è attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni
dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando
la procedura di cui all'art. 13, comma 7 della presente Ordinanza.
Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno
della prima prova scritta.
-
Ai candidati esterni che, a seguito di esami
di maturità o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati
idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e
che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per
il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o
idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il
terzultimo anno.
-
Ai candidati esterni che, per il penultimo e
per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di
idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali anni,
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità,
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo
le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati
conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della
Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in
possesso né di promozione, né di idoneità, né di risultati conseguiti
negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito
nella misura di punti 2.
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Art. 9
Crediti fomativi
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le disposizioni
di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
-
La documentazione relativa ai crediti formativi
deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio
2004 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli
organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi
e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di
attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
-
Qualora gli esami preliminari inizino prima del
15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati
perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima
della data fissata per l'inizio degli esami stessi.
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Art. 10
Commissione d'esame
- Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le disposizioni di
cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, n. 104, integrato, in applicazione
dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal D.M. 9 febbraio
2004, n. 14, concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare
ministeriale 9 febbraio 2004, n. 16, sulla formazione delle commissioni.
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Art. 11
Sostituzione dei componenti le commissioni
-
La partecipazione ai lavori delle commissioni
d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra
gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie
del personale direttivo e docente della scuola.
-
Non è consentito ai componenti le commissioni
di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo
impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
-
Le sostituzioni di componenti le commissioni,
che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività
delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione
preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art.
9 del citato D.M. n. 14 del 9 febbraio 2004.
-
Il personale utilizzabile per le sostituzioni,
con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza
breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola
di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza
in servizio nei giorni delle prove scritte.
-
Il commissario assente deve essere tempestivamente
sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei
casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
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Art. 12
Diario delle operazioni e delle prove
-
Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame
si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono
state assegnate, il 14 giugno 2004 alle ore 8,30. Alla
riunione partecipano anche i commissari designati delle classi
di scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle
classi dell'istituto statale o paritario medesimo.
-
Il presidente, o, in sua assenza, il componente
più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle
commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi
di quelli eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al
Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
-
Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti
i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità
di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
-
Il presidente, sentiti nella riunione plenaria
i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce
gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando,
in particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra
le commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni
da realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente
medesimo provvede altresì a fissare le date di svolgimento degli
scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione
medesima viene valutata, altresì, l'opportunità di procedere
in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La
relativa delibera può essere assunta, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, in data successiva a quella dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio
o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie
diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione
fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano
separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario
dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra
i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione
e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione
finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni
delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con
i presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi
di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari,
i medesimi docenti.
-
Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti
e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni
e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi
e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono
riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza
sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei
interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni
caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della
correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle
commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori
tecnici.
-
La riunione preliminare di ciascuna commissione
è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente
Ordinanza.
-
Il calendario delle prove per l'anno scolastico
2003/2004 è il seguente:
> prima prova scritta: 16 giugno 2004, ore 8:30;
> seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 17
giugno 2004, ore 8:30.
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda
prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera
indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte,
la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non
più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento
di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere
sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono
proseguire l'esame in detto giorno.
> terza prova scritta: 21 giugno 2004: ciascuna commissione,
entro il 19 giugno, definisce collegialmente la struttura della
terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio
di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Nel caso
di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate
distintamente per la classe di istituto statale o paritario
e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato.
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle
commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione
all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati.
Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto
della prova. La mattina del 21 giugno ogni commissione, tenendo
a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base
delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che
ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto
alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione
della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla
natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata
massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei
artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la
formulazione delle singole proposte e per la predisposizione
collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio
nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per
i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra
indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della
seconda prova scritta e il giorno seguente.
- Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità
di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
- La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione,
al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli
elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 15, comma 8.
-
Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione
completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati
in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare.
La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione
delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione
di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori
presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio.
Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i
candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite
precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento
o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche
in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio,
ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento.
-
Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati
per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente,
sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei
candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non
può essere di norma superiore a cinque.
-
Del diario dei colloqui, il presidente delle
commissioni dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto
sede di esame.
-
La prima prova scritta suppletiva si svolge
il 30 giugno 2004, alle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva
nel giorno successivo, 1 luglio 2004, alle ore 8:30, con
eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e
negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si
svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della
seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti,
proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in
tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
-
L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni
che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive,
avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte
suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio
sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui
interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
-
L'eventuale integrazione del punteggio complessivo
conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati
che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti
ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno
a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale
per ciascuna classe-commissione, sulla base di criteri precedentemente
stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua
motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire
sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli artt. 15,
comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte
e del colloquio.
-
Le operazioni intese alla valutazione finale
e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la
conclusione dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente
quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.
-
Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito
dal presidente della commissione d'esame.
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Art. 13
Riunione preliminare
-
Il presidente assicura la sua presenza nella
sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte
le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni.
Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega,
per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i
commissari, al quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della
prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi
per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei
testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in
commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che
vanno assunte dall'intera commissione.
-
Il presidente sceglie un commissario, quale segretario
di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione
dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta
delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di tutte
le commissioni.
-
Tutti i componenti la commissione alla quale
sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa:
un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente
uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve
essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
-
Tutti i componenti la commissione alla quale
sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto
grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi
dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i
componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado,
dovrà farlo presente al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento.
Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente
provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che
si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai
vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso
in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o
in sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico
o quali commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute
o pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative,
le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di
non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto
grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
-
Nella seduta preliminare e eventualmente anche
in quelle successive la commissione prende in esame gli atti
e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
-
elenco dei candidati;
-
domande di ammissione agli esami dei candidati
esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle
abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i
documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi
utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
-
certificazioni relative ai crediti formativi;
-
copia dei verbali delle operazioni di cui
all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del
credito scolastico;
-
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato
di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati
alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico
attribuito;
-
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva,
attestato di promozione senza debito formativo all'ultima
classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
-
per i candidati esterni sprovvisti di promozione
o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
-
documento finale del consiglio di classe
di cui all'art. 6;
-
documentazione relativa ai candidati in situazione
di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
-
per le classi sperimentali, relazione informativa
sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi
di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
-
Il Presidente della commissione, qualora in sede
di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva
comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95
del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti.
In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità
sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare
detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.
-
Nella medesima seduta, la commissione provvede,
ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i
criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi
al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la
commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con
adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo
al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito
delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede
di esame il giorno della prima prova scritta.
-
In sede di riunione preliminare, la commissione
stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni
da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio,
di cui all'art. 12, comma 10 della presente ordinanza.
-
In sede di riunione preliminare, o in riunioni
successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione
e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni
per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta
per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni
vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
-
Nella stessa riunione, o in riunioni successive,
la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e
di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio,
tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente
ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate
e verbalizzate.
-
Nella stessa riunione, o in riunioni successive,
la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione
del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per
i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di
almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame
pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
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Art. 14
Plichi prima e seconda prova scritta
-
I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali devono confermare alla struttura tecnico-operativa
di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi
contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta
degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini
di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno
forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite
stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data
di inizio delle prove di esame.
-
La predetta conferma, o la comunicazione di eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico-operativa
di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio
delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati
dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
-
I plichi occorrenti per la prima e seconda prova
scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico-operativa
di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di
inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate
sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono
trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della
seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere
esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni
e sul numero dei candidati interessati.
-
I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti
dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, con
le motivazioni, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero.
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Art. 15
Prove scritte
-
Per l'anno scolastico 2003/2004 valgono le disposizioni
di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità
di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni
per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico
2003/2004.
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, la seconda prova
scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere
anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano
di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte.
Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto
della seconda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria"
degli istituti tecnici industriali.
-
Qualora la materia oggetto di seconda prova
scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito
dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta
è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il
turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle
due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente
contempla tale tipo di prova.
-
La terza prova è predisposta dalla commissione
secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente
Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene
conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze
e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
-
La commissione dispone di 45 punti per la
valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra
le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente
non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
-
Le commissioni, ai fini della correzione della
prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree
disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità
collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori
per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di
almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura
di cui all'art. 13, comma 9.
-
Le operazioni di correzione delle prove scritte
si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio
in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I
punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza,
compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Se sono
proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire
dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna
delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce
al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica
dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al
numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato
e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal
giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì
contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini
della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del
Regolamento.
In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i
componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi
prevista.
- Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto
sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data
fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe.
Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi
intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione
di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione
riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata
per il colloquio del candidato interessato.
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Art. 16
Colloquio
-
Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione
temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere
il colloquio più candidati contemporaneamente.
-
Il colloquio ha inizio con un argomento o
con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto,
anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra
tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione
da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico,
anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante
rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio,
che, in conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve
vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse
discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come
definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi
e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti
possono essere introdotti mediante la proposta di un testo,
di un documento, di un progetto o di altra questione di cui
il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
È d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati
relativi alle prove scritte.
-
Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare,
non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto
secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato
le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.
-
A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che
deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti
dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse
discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione
degli elaborati delle prove scritte.
-
Negli Istituti professionali, la commissione,
ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel
documento del consiglio di classe.
-
La commissione d'esame dispone di 35 punti
per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente
non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
-
La commissione procede alla formulazione di una
proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio
viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente,
ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo i criteri di valutazione
stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza
della procedura di cui all'art. 15, comma 7.
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Art. 17
Esami dei candidati in situazione di handicap
-
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione
d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio
di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate
e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri
candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici
o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali
e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti
devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio
del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione
delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di
personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale,
se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno
durante l'anno scolastico.
-
I testi della prima e della seconda prova scritta
sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille,
ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
-
I tempi più lunghi nell'effettuazione delle
prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma
3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono
di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la
commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della
relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento
delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento
di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
-
I candidati che hanno svolto un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe
con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo
al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento.
I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.
Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle
prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
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Art. 18
Assenze dei candidati. Sessione suppletiva
-
Ai candidati che, a seguito di malattia da
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta
impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà
di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo
il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio
e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta
si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
-
Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati
assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta
hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove
scritte suppletive, presentando probante documentazione entro
il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato,
per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio
della prova stessa.
-
I candidati assenti alla terza prova devono presentare
probante documentazione entro il giorno successivo a quello
stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi
della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n.
429 dell'20/11/2000.
-
In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente
possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva
secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati
che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere
di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
-
La commissione, una volta deciso in merito alle
istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
-
Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero,
sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali
degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento,
i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione
straordinaria.
-
La commissione può disporre che, in caso di assenza
dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma
1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali
i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il
termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel
calendario.
-
In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento
delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in
parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo
il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione,
stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere
completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle
prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
- Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati
alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni
possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle
operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove,
gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti
a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza
dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta
della terza prova.
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Art. 19
Verbalizzazione
-
La commissione verbalizza tutte le attività
che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento
e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun
candidato.
-
La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente
ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni
per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo
che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente
in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni
adottate siano pienamente e congruamente motivate.
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Art. 20
Voto finale, Certificazione, Adempimenti conclusivi
-
Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per
le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione
dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
nella sessione suppletiva.
-
A ciascun candidato è assegnato un voto finale
complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei
punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte
e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito
da ciascun candidato.
-
Per superare l'esame di Stato è sufficiente
un punteggio minimo complessivo di 60/100.
-
Fermo restando il punteggio massimo di cento,
la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo
i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio
fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto
un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo
nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
-
La commissione provvede, per la parte di sua
competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello
di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività
caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli
istituti professionali verranno opportunamente indicate nel
certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi
caratterizzanti il corso di studi seguito".
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, il modello di
certificazione è quello di cui al D.M. n. 13 del 9 febbraio
2004.
-
Al termine degli esami, ove sia possibile redigere
in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare
gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
-
I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari,
predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione
prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per il successivo
invio all'Osservatorio nazionale istituito presso l'Istituto
nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla
relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate.
La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente
integrata a richiesta dei singoli commissari.
-
Copia della relazione di cui al comma precedente
unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali
proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata
al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione
in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
-
Ferma restando la competenza dei Presidenti delle
commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi
non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura
della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi
stessi.
-
Le firme sui diplomi e sui relativi certificati
rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti
sono legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000.
-
A richiesta degli interessati sono rilasciati
certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli
Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti,
presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento
del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi
anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente
sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma
originale.
-
In caso di smarrimento del certificato integrativo
del diploma dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia
copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia
sostitutiva dell'originale.
-
In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo
III - semplificazione della documentazione amministrativa -
del D.P.R. n. 445/2000.
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Art. 21
Pubblicazione dei risultati
-
L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i
candidati, nella data individuata ai sensi dell'art. 12 - comma
4, della presente O.M., al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto
sede della commissione, con la sola indicazione della dizione
NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
-
Il punteggio finale deve essere riportato, a
cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e
sui registri d'esame.
-
Nel caso in cui la commissione comprenda solo
candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4,
commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
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Art. 22
Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
- Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico,
o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento
delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico
sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo
stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico,
alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura
del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti,
che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
- Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
disposizioni.
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Art. 23
Termini
- La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio,
recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997
e dalle disposizioni attuative della stessa.
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Art. 24
Esami nella regione Valle d'Aosta
- Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di
cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili
con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la
disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove
dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21,
comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni,
ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata
con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
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Art. 25
Disposizioni organizzative
- Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una
più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità
di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso
gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio
di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte
dei Conti per i controlli di legge.
IL MINISTRO
MORATTI
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