Disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore
Viene di seguito riportato il testo integrale della Legge 10
dicembre 1997, n. 425. Si è inteso porre in evidenza
(in grassetto) le parti di maggior interesse per i candidati
esterni (privatisti).
Art. 1
Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
- Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della
preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi
si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria
superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti
d'arte, al termine dei corsi integrativi.
- Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie
a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'Art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente
legge.
- Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio
dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:
a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami
di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento
al valore abilitante dei titoli di studio;
b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del
ministero della Pubblica istruzione, delle istruzioni relative
alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità
relative alla sua predisposizione.
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Art. 2
Ammissione
- All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso;
b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione
di cui ai commi 4 e 5;
c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel
quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquiennio oppure
che risulti in via di esaurimento;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati
ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
- I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti
avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo
di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti
nell'ambito dell'Unione europea; a obblighi internazionali.
Fermo restando quanto disposto dall'Art. 7, l'ammissione dei candidati
esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe
è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad
accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano
di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento
dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame
di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare
è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale
collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato;
il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
- Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di
studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo
di leva.
- Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente
esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica,
di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento
nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei
licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali,
degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti
d'arte e delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale,
per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno
di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare
disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione
fisica.
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Art. 3
Contenuto ed esito dell'esame
- L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio.
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche
del candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti
il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede
verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte
sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli
ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali
o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata
in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza
di una lingua straniera.
- I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta
sono inviati dal ministero della Pubblica istruzione; il testo
della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame
con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova
scritta sono individuate dal ministro della Pubblica istruzione
nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il ministro
disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta,
nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede
alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato
tempestivo ricevimento delle medesime.
- Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno
di corso.
- La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
- Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue
italiana e francese, parificate a norma dell'Art. 38, primo comma,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto
speciale per la Valle d'Aosta", è accertata nell'ambito dello
svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere
svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del
candidato.
- A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato
un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della
somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito
da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti
per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione
del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico
massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione
d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo
di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
- Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza
con la legge 5 febbraio 1992, n. 104. 8. Per gli alunni ammalati
o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono
previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali,
particolari modalità di svolgimento degli stessi.
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Art. 4
Commissione e sede d'esame
- La Commissione d'esame è nominata dal ministero della Pubblica
istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali
un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto,
più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni
sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti
con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato a
norma dell'Art. 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente
sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.
- Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico
e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero
pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione,
e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal
ministero della Pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità
predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria
superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale
in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia
anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati,
tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione
secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni,
tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente
è tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni.
I membri esterni sono nominati dal ministero della Pubblica istruzione
tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità
a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della
Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto
e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi
due anni.
- Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle
prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree
disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione
a maggioranza assoluta.
- A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma,
non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto
legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una Commissione
di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le
diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso
non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle
predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.
- La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata,
nella misura stabilita con decreto del ministro della Pubblica
istruzione, adottato d'intesa con il ministro del Tesoro, entro
il limite di spesa di cui all'Art. 23, comma 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'Art. 1, comma 80,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato
di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi
di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di
missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente
o di commissario e in relazione ai termini di percorrenza dalla
sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi
e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti
sono specificamente individuati.
- Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali
e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che
abbiano i requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, gli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni
sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame
dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati,
sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza;
ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere
indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata
la domanda di ammissione agli esami.
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Art. 5
Credito scolastico
- Il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia
meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre
anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento
degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può
essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito
massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati
criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale
integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni
di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione
a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi
pienamente superate.
- Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti
quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito
sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.
- Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi dell'Art. 2, comma 5, è attribuito,
per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per
lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi
del medesimo Art. 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta
nell'ultimo anno frequentato.
- Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito
dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del
curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle
prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono
essere valutate quali crediti formativi.
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Art. 6
Certificazioni
- Il rilascio e il contenuto delle certificazioni
di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato
sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine
di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite,
secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze
di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
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Art. 7
Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute
- In attesa dell'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'Art. 33, quarto comma, della Costituzione,
lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio
è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può
presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo
di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso
ordine o tipo.
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Art. 8
Disposizioni finali
- Sullo schema di regolamento di cui all'Art. 1 è acquisito,
anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il
regolamento può essere comunque emanato.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art.
1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10, nonché l'Art. 361, commi 1, 2 e 3, del Testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'Art. 23, commi
1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del
limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla
medesima data, nell'Art. 199 del predetto Testo unico, si intendono
espunti i riferimenti agli esami di maturità.
- Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, previste, rispetivamente, dall'Art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato
dall'Art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e
dall'Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, come modificato dall'Art. 6 del decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 434.
- Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art.
1, le norme del Testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
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Art. 9
Norma finanziaria
- Le spese relative all'indennità e ai compensi per gli esami,
già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402,
2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero della Pubblica
istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato
di previsione.
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato
in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
della Pubblica istruzione.
- Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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