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Dubbi?
Ecco le nostre risposte alle principali domande poste
dagli utenti!
Clicca sulla domanda che ti interessa per leggere la relativa
risposta.
E' possibile studiare da privatista per l'Esame
di Stato?
Non vi sono sostanzialmente differenze tra
candidati esterni ed interni, eccezion fatta ovviamente per gli
esami preliminari sostenuti però solo da quei candidati
che non sono in possesso di promozione alla classe 5° (o sono
in possesso di promozione alla 5° classe ma di un diverso indirizzo).
Tale prova consiste in uno scritto per ogni materia scritta (italiano,
inglese, matematica, latino ecc... ma molto varia da istituto a
istituto) e due giorni riservati alle interrogazioni materia per
materia (non vi sono limiti di tempo per ogni interrogazione).
Come si può dedurre, è ben
più duro l'esame preliminare che l'esame di stato. I
margini di promozione sono piuttosto bassi: in base alle normative
per conseguire l'ammissione all'esame, infatti, bisogna ottenere
al preliminare la sufficienza piena in tutte le materie.
Anche per l'esame preliminare è consigliabile
seguire i programmi della sezione a cui si è assegnati, onde
evitare contestazioni all'ultim'ora da parte della commissione.
Per tale ragione si rende necessaria la collaborazione dell'Istituto
in cui si sostiene l'esame: se i programmi fossero consegnati in
aprile sarebbe troppo tardi.
Diverso è il caso del 5° anno:
il documento ufficiale infatti deve essere consegnato subito dopo
il 15 maggio quindi si avrebbe poi più di un mese per perfezionare
la preparazione (integrando eventualmente argomenti che non aveva
considerato).
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E' possibile sostenere da privatista l'Esame di
Stato presso un istituto professionale?
In seguito alle recenti riforme, diviene particolarmente
difficile per un privatista sostenere l'Esame di Stato, presso un
istituto professionale: è richiesta infatti ai privatisti
una "professionalità" dimostrata attraverso certificati di
lavoro e buste paga, in altri termini la dimostrazione che lo studente
abbia lavorato nel settore pertinente all'indirizzo professionale
prescelto per numero di anni pari a quelli che si intende recuperare
(es. per un 4° e 5° tecnico della grafica due anni di lavoro presso
uno studio grafico o simili).
Per maggiori dettagli si veda il
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 , Art.3 comma 2. (Regolamento)
" I candidati agli esami negli istituti professionali devono
documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative
coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento
del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame".
In alternativa si potrà scegliere un
istituto tecnico equivalente al professionale.
Va precisato che i piani di studio degli istituti tecnici sono in
molti punti diversi da quelli dei professionali, ragion per cui
un passaggio ad un istituto tecnico implicherebbe un recupero di
materie o parti di programmi anche per gli anni precedenti al 4°.
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Per chi è già in possesso di un diploma è
possibile un passaggio di titolo senza sostenere esami sulle materie
già svolte?
Il caso di passaggio di titolo è ora
del tutto assimilabile ad un vero e proprio Esame di Stato, esame
da affrontare come gli altri studenti che non sono ancora in possesso
di un diploma. Lo studente viene esaminato, quindi, su tutte le
materie dell'ultimo anno di corso, anche quelle già svolte
nel precedente corso di Diploma, diversamente da come avveniva invece
con la vecchia maturità.
Oltre all'esame vero e proprio si dovrà
affrontare l'esame preliminare, riguardante tutte le integrazioni
relative ai programmi e alle materie non svolte negli anni precedenti
al 5°.
Anche con il vecchio esame i privatisti erano esaminati sulle eventuali
integrazioni attraverso un esame preliminare sostenuto il giorno
prima dell'orale della maturità. Tale esame era per lo più orale,
ora invece include vari scritti (a seconda del caso ovviamente)
e dura diversi giorni complessivamente.
Si effettua entro il mese di maggio e determina la possibilità
di accedere all'Esame di Stato vero e proprio.
In sostanza con il nuovo esame, conseguire
un secondo diploma è divenuto più difficile, è
quasi come prenderne uno ex novo: non si hanno sconti né
agevolazioni!
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In cosa consistono le prove scritte?
E' possibile conoscere anticipatamente gli argomenti delle stesse?
Le prime due prove sono rimaste per molti
aspetti simili a quelle del vecchio esame.
La prima prova, infatti, riguarda sempre l' italiano ma è
più varia quanto a tipologia: prevede, lo svolgimento di
un tema a scelta su varie tracce proposte, oppure l'analisi di un
testo letterario, o lo svolgimento di un saggio breve, o ancora
di un articolo di giornale.
La seconda prova coinvoge ancora una delle materie di indirizzo,
sorteggiata con qualche mese di anticipo (generalmente prima di
Natale).
La terza prova è la vera novità: si tratta
di una prova pluridisciplinare, diversa per ogni sezione in quanto
elaborata dalla stessa commissione d'esame in base al documento
del 15 maggio, vale a dire il documento della classe, una sorta
di relazione compilata dal consiglio di classe, che riporta i programmi
effettivamente svolti, l'andamento generale dell'anno scolastico,
le prove affrontate il rendimento ecc.. ed è resa pubblica
e consultabile dopo il 15 maggio.
Le tipologie sono varie: dalla trattazione sintetica di argomenti,
alla risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero dalla soluzione
di problemi o di casi pratici e professionali allo sviluppo di progetti
dai quesiti a risposta multipla alla trattazione breve, a quelli
a risposta aperta, fino a delle esercitazioni vere e proprie.
Non sono rese note in anticipo né tipologia
né materie prescelte (su questo punto sono giunti precisi
chiarimenti lo scorso anno dal ministero stesso), tuttavia analizzando
il documento del 15 maggio si possono trarre preziose informazioni
circa i contenuti della terza prova.
Diverso è il caso delle altre due,
che sono compilate invece dal Ministero.
Numerose sono state le richieste di anticipazione delle tracce pervenuteci
lo scorso anno. Per tale ragione ripetiamo quanto più volte
sostenuto: non serve a nulla arrovellarsi il cervello con i pronostici
che ogni hanno vengono puntualmente smentiti; Inutile preparasi
dei temi il giorno prima, meglio piuttosto prepararsi seriamente
e serenamente ad affrontare le prove con un lavoro mirato e costante
nel corso dell'anno scolastico ed evitare inutili sprechi di energie.
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E' possibile consultare il documento del Consiglio di Classe
(documento ufficiale del 15 maggio)?
Su questo punto abbiamo più volte esortato
gli studenti (sia privatisti che interni) a richiedere la propria
copia del documento in questione. E' un diritto di qualsiasi
studente, checché ne dicano le segreterie scolastiche,
con cui noi stessi dobbiamo ogni anno sostenere delle dure battaglie.
Ricordiamo che essere informati è fondamentale per far valere
i propri diritti, quindi ogni studente, in caso di problemi, potrà
far riferiemento all'articolo
5 del Regolamento che di seguito riportiamo:
Regolamento, Art. 5, comma 2
" Le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova
è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione
deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata
nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe,
entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi ed i tempi del percorso formativo, nonchè i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.
Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed
è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia
interesse può estrarne copia".
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La tesina potrà essere oggetto esclusivo della prova
orale? I commissari dovranno attenersi per le domande ai contenuti
del lavoro suddetto?
Per quanto appreso da varie fonti e per la
nostra esperienza diretta a contatto con scuole pubbliche possiamo
affermare che i commissari non dovrebbero necessariamente attenersi
ai contenuti del lavoro proposto dallo studente (che sia una tesina
o altro). Dovranno certamente partire da tale lavoro per poi spaziare
eventualmente su altre parti del programma, riferendosi a quei collegamenti
che si prestano ad ulteriori approfondimenti .
In base all' Articolo
5 del Regolamento dell'Esame di Stato:
"7. (Regolamento) Il colloquio ha inizio con un argomento
o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche
in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto
di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al
candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere
introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di
un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua
le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve
essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati
relativi alle prove scritte"
L'esame orale dovrebbe svolgersi in un'ora circa così suddivisa:
- esposizione del lavoro di ricerca proposto dallo studente
- approfondimenti
- correzione elaborati.
Qualora il lavoro svolto dallo studente non
includesse (come per ovvie ragioni spesso accade) tutte le materie
d'esame, si tende a lasciare maggior spazio di approfondimento proprio
alle materie escluse, per completare la verifica della preparazione
dello studente.
Non sono mancate eccezioni finora: alcune commissioni poco attente
alla riforma hanno portato avanti la vecchia classica interrogazione,
di carattere nozionistico, materia per materia.
In realtà, crediamo che il punto non
sia attenersi o meno al lavoro svolto dallo studente piuttosto che
ai programmi, la qualità del lavoro in questione la dice
lunga sul grado di preparazione dello studente e sulla sua effettiva
maturità, dal momento che, giustamente, il nuovo esame di
stato deve verificare le competenze e non le conoscenze nozionistiche.
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Per l'esame orale, c'è un voto
minimo assegnato?
Con: "il minimo è 22" si
intende come il voto minimo per la sufficienza, non che non possano
dare meno di 22 punti. Come dire: il minimo per essere promossi
è 6. Infatti 30 equivale a 6 pieno in tutti gli scritti,
22 equivale al 6 pieno all'orale; se a tali punteggi si aggiungono
i punteggi minimi per i crediti si giunge al totale di 60 = minimo
per la promozione (sufficiente).
Ovviamente è possibile anche ottenere
un punteggio inferiore ( ci sono casi di 24 punti agli scritti e
anche meno e 15 punti all'orale) nel qual caso si viene bocciati!
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Cosa intende la legge 425, Art.5 comma1, con: gli "ultimi
tre anni della scuola secondaria superiore"?
Si riferisce agli ultimi tre anni frequentati, o al III-IV-V anno?
Per ultimi tre anni si intendono quelli frequentati e superati
con promozione, poiché è dalla media dei voti che
si calcola il credito. Da tale credito sono poi detratti i debiti
e molto probabilmente anche le bocciature penalizzano di qualche
punto.
Di certo, in riferimento a casi da noi seguiti, possiamo dire che
una bocciatura all'esame di Esame di Stato comporta una penalizzazione
di due punti nel tentativo successivo. Tuttavia in questi anni le
disposizioni sono state continuamente in evoluzione e spesso ogni
commissione ha intrepretato conteggi e altri aspetti dell'esame
a modo suo. Ora pare che ci si avvii a una maggiore chiarezza e
precisione: speriamo bene!
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Quando scatta il quinto punto di credito, nel terzo anno (cioè
nel primo dove si incominciano a prendere i punti di credito)?
Dall' Art. 11 (Credito scolastico):
(L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento)
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia
meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre
anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per
l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma
dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico
che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi
riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per
gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione
del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente,
di esame di qualifica e di licenza.
(Regolamento) Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione
del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno
nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo
in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica,
ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza
dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione
al dialogo: educativo, alle attività complementari ed integrative
ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base
dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.
(Regolamento) Non si da' luogo ad attribuzione di credito scolastico
per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe
successiva. In caso di promozione con carenze in una o più
discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto
nella nota alla predetta tabella a) e può integrare tale
punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo
e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato,
secondo quanto precisato nella medesima nota.
(L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento) Fermo restando il massimo
dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe,
nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente
integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi
del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico
dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi
negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali
dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
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Per i corsi quadriennali come si calcolano i crediti?
La legge di riforma (425/1997)
è piuttosto vaga in merito e si riferisce agli ultimi tre
anni di scuola. Così il regolamento(art.11)
e l'ordinanza
di quest'anno (art. 8) per quanto più precisi e dettagliati.
Non si fa riferimento al caso specifico dei corsi di 4 anni, ma
solo alle abbreviazioni del corso di studi, quindi si dovrebbe desumere
che si considerino gli ultimi tre anni in ogni caso (sia per corsi
di 4 che di 5 anni). La moltiplicazione per due della media del
penultimo anno viene attuata nel caso delle idoneità alla
classe 5°. Quindi in questo caso mi pare che non sia applicabile.
Nel vostro caso invece, stando alle normative, e considerando quindi
gli ultimi tre anni di corso, avreste dovuto valutare il 2°
in base alla media del 6 e il 3° in base alla media del 6,75.
Quindi secondo la tabella A non si tratterebbe di 8 punti (come
da voi valutato) ma di 6 o 7. Sempre che non vi fossero anche debiti
formativi. Tuttavia, come lei sa, tale punteggio può essere
integrato motivatamente. Questa tuttavia è una nostra interpretazione.
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Esiste un documento del 15 maggio per gli esami di stato dei
privatisti con indirizzo dirigenti di comunità?
Il caso dei Dirigenti di Comunità rappresenta un eccezione.
Essendo pochi gli istituti statali con tale indirizzo, ed essendo
invece molte le domande d'esame da parte dei privatisti, spesso
sono create dai provveditorari apposite commissioni presso istituti
che non hanno il suddetto indirizzo. In tal caso non è possibile
avere una classe di riferimento, pertanto il Ministero della
Pubblica Istruzione ha provveduto ad emanare un programma
dettagliato per la classe quinta, che equivale a tutti gli
effetti ad un Documento del 15 maggio. Questo ovviamente
per quei candidati che sostengono l'esame di stato in un istituto
in cui non esiste il corso Dirigenti di comunità, gli altri
dovranno invece attenersi al Documento ufficiale emanato dal consiglio
di classe della sezione a cui sono stati assegnati.
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E' possibile superare l'esame di stato del corso di Dirigenti
di comunità come candidati esterni non efettuando il tirocinio
e non avendo esperienze lavorative nel settore?
Il tirocinio di psico e pedagogia è divenuto obbligatorio
anche per le classi 3^ e 4^.
E' possibile richiedere l'esonero per la
classe 5^, ma non per le precedenti, di conseguenza per la classe
3^ e 4^ resta l'obbligo (questo anche per chi sostiene semplicemente
un esame di idoneità alla 5^ classe).
I certificati di tirocinio vanno compilati secondo le seguenti direttive:
- per la classe 3^ un totale di 66 ore presso una struttura per
bambini fino a 12 anni;
- per la classe 4^ un totale di 66 ore presso una struttura che
si occupi di adolescenti;
- per la classe 5^ un totale di 66 ore presso una struttura per
anziani o disabili.
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